Il prospetto informativo disabili riferito al 31 dicembre 2014 deve essere presentato entro il 31 gennaio 2015 dalle aziende che occupino almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, solo nel caso in cui, rispetto all'ultimo prospetto inviato, siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Si ricorda che il termine previsto per la trasmissione deve ritenersi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo, quindi il 31 gennaio 2015 è da intendersi quale ultimo giorno utile anche se cadente di sabato (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello prot. 3146 del 22.12.2005).
In caso di ritardato invio del prospetto informativo in questione è applicabile la sanzione amministrativa pari ad euro 635,11, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Alla sanzione suddetta è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, per cui se a seguito di diffida, il datore di lavoro adempie, sarà ammesso al pagamento di ¼ (un quarto) della sanzione stabilita in misura fissa, ovvero euro 158,78, maggiorata di euro 7,69 per ogni giorno di ritardo.
La sanzione ridotta ex art. 16, Legge n. 689/81 è, invece, pari ad 1/3 (un terzo) della sanzione stabilita in misura fissa, ovvero euro 211,70 oltre ad euro 10,25 per ogni giorno di ritardo.