Per identificare quali crediti possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti in un fondo patrimoniale, occorre fare riferimento non già alla natura delle obbligazioni, ma alla relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.
Va ritenuta, conseguentemente, erronea la statuizione secondo cui, il credito di natura tributaria è, per ciò stesso, credito di natura “extrafamiliare”, dovendosi per contro accertare in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.
E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 3738 del 24 febbraio 2015.
Se è vero che la finalità della soddisfazione dei bisogni della famiglia – precisa la Corte - non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero, altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.