Semplificato l’iter di accesso all'Anagrafe delle Onlus per le Organizzazioni non governative già riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri alla data del 29 agosto 2014.
Le suddette Ong, che vogliono mantenere la qualifica di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (art. 10, comma 8, del Dlgs 460/1997), devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, tenuta presso le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, senza obbligo di adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dallo stesso articolo 10 del Dlgs 460/1997. In ogni caso, per i primi sei mesi (dal 29 agosto 2014 e fino al 28 febbraio 2015) ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa, ai sensi della legge 49/1987, dall’allora ministero degli Affari esteri.
La precisazione giunge dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 22 del 24 febbraio 2015, pubblicata proprio in risposta alle richieste avanzate in materia di iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus da parte di alcune Ong.
L’Agenzia specifica che per la suddetta iscrizione è necessario presentare alla direzione regionale dell’Amministrazione finanziaria – nel cui ambito territoriale è domiciliata fiscalmente la Ong – un apposito modello di comunicazione reperibile sul sito web dell’Agenzia, nella sezione dedicata al settore “non profit”.
Per la correttacompilazione del modello – specifica la risoluzione - occorre indicarel’acronimo “ONG”, in corrispondenza della casella 14 riguardante il settore diattività, senza allegare né lo statuto o atto costitutivo né la dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà, prevista dal “Regolamento concernente lemodalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisitiformali per l’uso della denominazione di Onlus”. Ne deriva che l'iscrizioneavviene senza imporre alle Ong alcuna modifica degli statuti o degli atticostitutivi.