Secondo la Corte di cassazione – ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015 - il trust funzionale, quoad effectum, all'applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale deve essere qualificato, ai fini tributari, come atto costitutivo di vincolo di destinazione.
Ne conseguono – continua la Corte di legittimità - la assoggettabilità alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e la responsabilità d'imposta del notaio rogante, il quale è obbligato al pagamento dell'imposta medesima in solido con i soggetti nel cui interesse ha rogato l'atto.