Alcuni importanti chiarimenti circa l’allineamento dell’Iva dovuta al corrispettivo effettivamente corrisposto dal cliente sono giunti dall’Associazione italiana dottori commercialisti con la norma di comportamento n. 192.
Con tale documento viene fornita una interpretazione conforme alla normativa europea delle norme nazionali che regolano l’emissione della nota di credito in caso di non pagamento, totale o parziale, dell’ammontare della cessione o della prestazione effettuata.
La precisazione resa è che nel caso di procedure concorsuali, il diritto di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del Dpr 633/72, da parte del cedente o prestatore, sorge nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, dunque, anche prima della conclusione della procedura.
La norma di comportamento, oltre che determinare le condizioni per l’esercizio della riduzione della base imponibile, interviene anche sulla tempistica di emissione del documento di recupero dell’Iva e sul coordinamento con le regole dell’imposizione diretta.
Secondo l’Aidc, infatti, l’emissione della nota di credito Iva può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, secondo i parametri fissati dall’articolo 101, comma 5, del Dpr 917/1986. Essa, dunque, può essere emessa in un momento coincidente con l’accertamento della irrecuperabilità del credito e quindi anche in un momento antecedente alla chiusura della procedura concorsuale.