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Costi black list con deducibilità retroattiva

Pubblicato il 28 febbraio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza 4030 del 27 febbraio 2015, la Corte di cassazione chiarisce che sono deducibili da Irpef e Irap i costi sostenuti per operazioni con un Paese black list anche se la mancata indicazione separata in dichiarazione risale a prima della modifiche in vigore dal 2007. La norma che lo prevede è retroattiva, in quanto l’omissione è comunque soggetta a sanzione amministrativa. La modifica introdotta dalla legge 296/2006 - l’indeducibilità dei costi black list è subordinata solo alla prova dell’operatività della controparte estera e dell’effettività della transazione mentre la separata indicazione in dichiarazione dei redditi rappresenta un obbligo di carattere formale, passibile di sanzione amministrativa - anche se vigente a partire dal 1° gennaio 2007, “induce a leggerla nel senso dell’estensione dell’applicazione retroattiva anche all’abolizione del regime di assoluta indeducibilità dei costi non separatamente indicati”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 ottobre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 ottobre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 ottobre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 ottobre 2025
irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti d...