Con sentenza 4030 del 27 febbraio 2015, la Corte di cassazione chiarisce che sono deducibili da Irpef e Irap i costi sostenuti per operazioni con un Paese black list anche se la mancata indicazione separata in dichiarazione risale a prima della modifiche in vigore dal 2007. La norma che lo prevede è retroattiva, in quanto l’omissione è comunque soggetta a sanzione amministrativa. La modifica introdotta dalla legge 296/2006 - l’indeducibilità dei costi black list è subordinata solo alla prova dell’operatività della controparte estera e dell’effettività della transazione mentre la separata indicazione in dichiarazione dei redditi rappresenta un obbligo di carattere formale, passibile di sanzione amministrativa - anche se vigente a partire dal 1° gennaio 2007, “induce a leggerla nel senso dell’estensione dell’applicazione retroattiva anche all’abolizione del regime di assoluta indeducibilità dei costi non separatamente indicati”.