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Verifiche solo formali? Concorso in bancarotta del sindaco della società

Pubblicato il 04 marzo 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 9266 del 3 marzo 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata nell'ambito di una vicenda di dissesto societario e che aveva visto penalmente condannati, nei gradi di merito, gli amministratori ed i sindaci di una Spa. Tra le altre statuizioni, la Suprema corte ha respinto il ricorso presentato da un sindaco della società, condannato per concorso in bancarotta fraudolenta, il quale aveva lamentato l'illogicità della motivazione di merito, laddove nella stessa si dava atto della regolarità delle verifiche trimestrali del collegio sindacale e delle segnalazioni dallo stesso effettuate. Sul punto, i giudici di legittimità hanno negato la sussistenza di alcuna contraddittorietà nella sentenza della Corte territoriale in quanto, sulla base di quanto ricostruito dal commissario straordinario, dal commissario liquidatore e dal perito, l'attività di verifica trimestrale e di segnalazione citata era, in realtà, consistita in una verifica meramente formale e in un controllo di natura ordinaria, con verbalizzazioni sintetiche. Per contro, esami approfonditi, imposti dalle autorità di vigilanza, avrebbero evidenziato significative anomalie.

Dovere di controllo sulla corretta amministrazione

Inoltre, anche se dalla normativa vigente all'epoca dei fatti non sussistevano, in capo ai sindaci, specifici obblighi di controllo sull'assetto organizzativo della società, era corretto quanto ritenuto dai giudici di merito con riferimento all'esistenza, comunque, di un dovere di controllo sulla corretta amministrazione della società, imposto ai sindaci dall'articolo 2403 del Codice civile. Era escluso, ossia, anche all'epoca, che il controllo sindacale si potesse esaurire in una mera verifica formale.

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