Notizia

Termine di sessanta giorni non rispettato, avviso illegittimo

Pubblicato il 06 marzo 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La mancata osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, che decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza. Non si pone, in detto contesto, il problema di verificare se il mancato rispetto del termine abbia determinato o meno una effettiva compromissione del diritto di difesa del contribuente. Il termine di sessanta giorni, infatti, è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. E il detto termine dilatorio fissato a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza si applica, al di là del mero tenore testuale della norma, anche all'avviso di recupero di credito di imposta. E' quanto ribadito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 4543 del 5 marzo 2015 e con cui è stato rigettato il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la statuizione della Commissione tributaria regionale di nullità di un avviso di accertamento emesso prima che fosse decorso il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 12, 7° comma della Legge n. 212/2000.

La prova dell'esistenza di motivi d'urgenza a carico del Fisco

Il vizio invalidante – hanno altresì precisato i giudici di legittimità – non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che hanno determinato l'emissione anticipata, ma nell'effettiva assenza del requisito esonerativo dall'osservanza del termine, la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio finanziario.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...