L’Associazione generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali se sia possibile escludere il versamento del contributo ordinario, pari ad una percentuale delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, previsto per finanziare il Fondo di solidarietà residuale, in caso di lavoratori svantaggiati impiegati nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo stesso.
Con la risposta all’interpello n. 5 del 6 marzo 2015, il Ministero ha chiarito che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, Legge n. 381/1991, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), non risulta dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, comma 19, Legge n. 92/2012.