Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 4991 del 12 marzo 2015, la pattuizione individuale (peraltro con patto ad efficacia temporanea ben determinata, esaurita la quale i contraenti hanno la possibilità di disdetta con preavviso del patto stesso) di una più ampia durata del preavviso a fronte di cospicui vantaggi per il lavoratore (come nel caso di specie inerenti la promozione a funzionario di terza categoria, l'attribuzione del relativo trattamento economico e la corresponsione di un assegno ad personam per tredici mensilità) è legittima.
Quanto sopra, in virtù del principio secondo il quale, in materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro.