Con nota prot. 5878 del 9 marzo 2015, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro ha evidenziato che sul sito del Ministero è presente un avviso del 12 gennaio 2015 il quale chiarisce che, relativamente all’anno 2015, poiché non è stato previsto con legge un rinnovo del contributo di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, Legge n. 236/1993, le relative domande non potranno essere prese in considerazione, qualora dovessero pervenire.
In merito la nota specifica che, quindi, in relazione al contributo di solidarietà per le imprese non rientranti nella CIGS, non verranno prese in considerazione le domande che si riferiscano a periodi di solidarietà iniziati nel 2015.
Tuttavia, qualora la riduzione oraria sia iniziata nel corso del 2014, con accordo sindacale stipulato nel medesimo anno, la relativa domanda potrà essere presa in esame, anche se presentata nel 2015, chiaramente in tempi congrui.
Al contrario, in caso di riduzione oraria iniziata nel 2015, la domanda non potrà essere presa in considerazione.