La Cassazione, con la sentenza 4551 del 6 marzo 2015, a margine di un pronunciamento chiarisce che la notifica del ricorso presentato da un contribuente a un ufficio dell’agenzia delle Entrate non territorialmente competente, perché diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta né la nullità né la decadenza dell’impugnazione.
Al contribuente che avesse sbagliato ufficio è, infatti, riconosciuto il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità.
Inoltre si deve considerare il carattere unitario degli uffici fiscali.