Le lungaggini burocratiche non riescono ad integrare la forza maggiore “irresistibile” ostativa al trasferimento nel Comune dov'è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni.
E' quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 4800 del 10 marzo 2015, con cui, in accoglimento del ricorso dell'agenzia delle Entrate, è stato escluso il beneficio sulla prima casa in favore di un contribuente che non era riuscito a trasferire, entro diciotto mesi dall'acquisto, la residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile acquistato, asserendo un ritardo collegato alle lungaggini burocratiche legate all'ottenimento delle abilitazioni edilizie per lavori di ristrutturazione e del certificato di abitabilità.