L'avviso di iscrizione ipotecaria non è un provvedimento dell'autorità amministrativa, ma un atto preliminare del procedimento di riscossione, compiuto da un soggetto privato, in forza di concessione amministrativa.
E' conseguentemente da escludere l'applicabilità dell'articolo 7, comma primo della Legge n. 212/2000, ai sensi del quale “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”.
Per contro, va applicato esclusivamente il capoverso dell'articolo 7 della Legge n. 212/2000 nella parte che riguarda i concessionari.
In definitiva, alla verifica dei presupposti di legge, l'iscrizione ipotecaria è atto dovuto e vincolato, in relazione al quale il vizio di motivazione non si tradurrebbe, in ogni caso, in motivo di nullità.
E' quanto evidenziato dai giudici della Commissione tributaria regionale di Milano, nel testo della sentenza n. 33/24/2015 depositata il 13 gennaio 2015.