Con circolare n. 63 del 20 marzo 2015, l’NPS ha comunicato che, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013, in attuazione di quanto disposto dal DM del 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla Legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni - per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote” - sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
Conseguentemente, la circolare riporta, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata ed alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal D.M. del 16 dicembre 2014.
Dal 2016, quindi l’età per la pensione di vecchiaia passa:
- per gli uomini a 66 anni e 7 mesi;
- per le donne a 65 e 7 mesi;
- per le donne lavoratrici autonome a 66 anni e 1 mese.
Per le pensioni anticipate – requisito contributivo - l’età passa:
- per gli uomini a 42 anni e 10 mesi;
- per le donne a 41 anni e 10 mesi.
Infine, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.