Con circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che, in applicazione dell'articolo 2 bis, D.L. n. 192/2014, convertito dalla Legge n. 11/2015, è stata disposta la proroga dell'intervento di cui all'articolo 1, c. 6, D.L. n. 78/2009, per l'anno 2015, nel limite di 50 milioni di euro.
Stante quanto sopra, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito in Legge n. 863/1984, è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario.
Chiarisce il Ministero che per l'annualità 2015, entro il suddetto limite di spesa, l'INPS è autorizzato ad erogare il trattamento di integrazione salariale autorizzato a seguito di stipula di contratto di solidarietà in favore dei lavoratori destinatari, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, fino a concorrenza delle risorse finanziarie all'uopo stanziate.
Ad ogni modo, le risorse suddette sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell'anno 2014, per cui L'INPS dovrà tenere conto dell'ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà allegati ai decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.