Notizia

Sì al lavoro intermittente per attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Pubblicato il 25 marzo 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

A seguito di quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 6 del 24 marzo 2015, ha chiarito che non ci sono preclusioni in merito alla possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale ambito.

 

 Con riferimento alla questione specifica posta dai CdL, in merito alle figure dei sorveglianti, per il MInistero, tale possibilità risulterebbe ammessa in presenza dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall’art. 34, D.Lgs. n. 276/2003, ovvero, laddove nella fattispecie concreta si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro, in virtù del richiamo di cui al n. 11 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).