A seguito di quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 6 del 24 marzo 2015, ha chiarito che non ci sono preclusioni in merito alla possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale ambito.
Con riferimento alla questione specifica posta dai CdL, in merito alle figure dei sorveglianti, per il MInistero, tale possibilità risulterebbe ammessa in presenza dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall’art. 34, D.Lgs. n. 276/2003, ovvero, laddove nella fattispecie concreta si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro, in virtù del richiamo di cui al n. 11 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.