La Cassazione Penale, sezione terza, sentenza n. 12228 del 24 marzo 2015, ha ricordato che per la giurisprudenza, il committente è titolare di un’autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore dipendente dell’appaltatore, qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. sez. 4, n. 10608 del 4.12.2012 dep. il 7.3.2013).
Inoltre, la Corte ha ricordato il suo costante orientamento (cfr. sez. 4 n. 30857 del 14.7.2006) secondo il quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore, quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è grado di accorgersi senza particolari indagini, dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi.
In definitiva, conclude la Cassazione, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (sez. 4, n. 37840 del 1.7.2009).