Notizia

Accertamento, retroattività negata per le società estinte prima del 13/12/2014

Pubblicato il 02 aprile 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

La disposizione normativa introdotta dal Decreto Semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014, art. 28, c. 4), circa la possibilità di portare da uno a cinque anni il tempo entro il quale l’Amministrazione finanziaria può spiccare azione di accertamento e passare all’incasso nei confronti delle aziende estinte, non ha efficacia retroattiva.  Le nuove norme sul differimento dell’accertamento delle società cancellate dal Registro delle imprese, che operano solo nei confronti del Fisco e degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi/contributi, si applicano solo ai casi un cui la richiesta di cancellazione dalla società dal Registro stesso sia avvenuta a partire dall’entrata in vigore del Dlgs 175/2014, ossia dal 13 dicembre 2014 o successivamente

Il chiarimento è arrivato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743 del 2 aprile 2015.

La pronuncia adotta una posizione contraria a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 31/E/2014, nella quale si sostiene la tesi della possibilità di riscuotere i crediti delle società estinte per cinque anni anche nel caso di istanza presentata prima del 13 dicembre 2014. Per l’Amministrazione, infatti, si tratta di una norma di natura procedurale. La pronuncia della Corte è la prima decisione di legittimità adottata sull’argomento. In precedenza solo i giudici di merito erano intervenuti per mettere un freno alla retroattività dei controlli (Ctp Reggio Emilia sentenza 5/2/2015, Ctp Chieti sentenza 155/5/2015, Ctr Lombardia sentenza 359/14/2015).

Retroattività limitata

I Supremi Giudici, contrariamente alla prassi, hanno dunque ribadito la non retroattività della norma, dal momento che si tratta di disposizione di natura «sostanziale» e non «procedimentale»

Tale interpretazione, pone un limite di non poco conto nei confronti del decreto Semplificazioni fiscali, segnando un punto a favore delle imprese. In assenza di tale interpretazione sulla retroattività, infatti, l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto estendere potenzialmente gli accertamenti ad oltre 600mila società cancellate dal Registro delle Imprese negli ultimi cinque anni (società di capitale, di persone o sotto altre forme).  Ora invece, si stabilisce che l’Agenzia ha più tempo per riscuotere i suoi crediti solo nei confronti di società, il cui liquidatore ha presentato istanza di cancellazione dopo il 13 dicembre 2014.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).