La deduzionedel costo del lavoro a tempo indeterminato come modificata dalla legge diStabilità 2015 è al centro di una nuova circolare di Assonime,la n. 7/2015 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Deduzionedel costo del lavoro e aumento delle aliquote).
Nel documentosi forniscono precisazioni sui soggetti che possono beneficiare della nuovadeduzione, si affrontando le questioni, poste dalla stampa specializzata, sullafruibilità del beneficio da parte di alcune tipologie di contribuenti, come leimprese che operano “a concessione o a tariffa” (le cosiddette utilities). Sispiega anche il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che non impieganolavoratori dipendenti.
Tra le questioni argomentate, quella sul trattamento fiscale dei costirilevati nel conto economico in un dato esercizio che, però, rappresentanospese che saranno sostenute in esercizi successivi,pone in evidenzala differenza sostanziale tra le valutative (probabili spese da sostenerenegli esercizi successivi) e le certe.
Spiega Assonome che, in generale, gli accantonamenti sonoindeducibili nel periodo in cui sono imputati al conto economico, poiché sonoposte valutative. La loro deducibilità sarà applicabile attraverso la variazionein diminuzione extracontabile Irap nel periodo in cui le spese sonoeffettivamente sostenute.
Invece, il Tfr - voce 9 c dell’aggregato B del conto economico- e gli altri accantonamenti relativi al lavoro dipendente -voci 12 e 13 – non rappresentano valutazioni di spesa, ma debiticerti calcolati secondo le regole civilistiche.
Pertanto, Assonime ritiene che, ai fini Irap, i relativi costi sonodeducibili nello stesso esercizio in cui sono stanziati e non negliesercizi successivi in cui la spesa sarà effettivamente sostenuta.
Detto ciò,nella circolare si affronta la transitorietà delle norme, precisando che:
- sonodeducibili dal periodo 2015 gli stanziamenti per il Tfr effettuati a taletitolo e le rivalutazioni stanziate sugli importi di Tfr maturati inprecedenza;
- sonoindeducibili gli stanziamenti Tfr effettuati in periodi anteriori al 2015.
Permanel'antitesi tra Assonime e Entrate sugli accantonamenti per spese probabili
Sul periodotransitorio degli accantonamenti basati sulla valutazione diprobabili spese, Assonime ritiene deducibili le spese sostenute dal 2015 afronte di accantonamenti stanziati in periodi ante 2015.
La tesi contrasta, a detta della stessa Associazione, quella dell’agenzia delleEntrate che subordinerebbe la deducibilità di tali costi alla circostanza chegli stanziamenti siano stati effettuati a partire dal 2015, visto che i costiin argomento hanno già avuto una precedente individuazione in sede di computodella quota di Irap deducibile dall’Ires/Irpef.