Notizia

Assonime: il Tfr non è un vero accantonamento, va dedotto subito

Pubblicato il 04 aprile 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

La deduzionedel costo del lavoro a tempo indeterminato come modificata dalla legge diStabilità 2015 è al centro di una nuova circolare di Assonime,la n. 7/2015 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Deduzionedel costo del lavoro e aumento delle aliquote). 

Nel documentosi forniscono precisazioni sui soggetti che possono beneficiare della nuovadeduzione, si affrontando le questioni, poste dalla stampa specializzata, sullafruibilità del beneficio da parte di alcune tipologie di contribuenti, come leimprese che operano “a concessione o a tariffa” (le cosiddette utilities). Sispiega anche il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che non impieganolavoratori dipendenti. 


Tra le questioni argomentate, quella sul trattamento fiscale dei costirilevati nel conto economico in un dato esercizio che, però, rappresentanospese che saranno sostenute in esercizi successivi,pone in evidenzala differenza sostanziale tra le valutative (probabili spese da sostenerenegli esercizi successivi) e le certe. 

Spiega Assonome che, in generale, gli accantonamenti sonoindeducibili nel periodo in cui sono imputati al conto economico, poiché sonoposte valutative. La loro deducibilità sarà applicabile attraverso la variazionein diminuzione extracontabile Irap nel periodo in cui le spese sonoeffettivamente sostenute. 

Invece, il Tfr - voce 9 c dell’aggregato B del conto economico- e gli altri accantonamenti relativi al lavoro dipendente -voci 12 e 13 – non rappresentano valutazioni di spesa, ma debiticerti calcolati secondo le regole civilistiche. 

Pertanto, Assonime ritiene che, ai fini Irap, i relativi costi sonodeducibili nello stesso esercizio in cui sono stanziati e non negliesercizi successivi in cui la spesa sarà effettivamente sostenuta. 

Detto ciò,nella circolare si affronta la transitorietà delle norme, precisando che: 

- sonodeducibili dal periodo 2015 gli stanziamenti per il Tfr effettuati a taletitolo e le rivalutazioni stanziate sugli importi di Tfr maturati inprecedenza; 

- sonoindeducibili gli stanziamenti Tfr effettuati in periodi anteriori al 2015.

Permanel'antitesi tra Assonime e Entrate sugli accantonamenti per spese probabili

Sul periodotransitorio degli accantonamenti basati sulla valutazione diprobabili spese, Assonime ritiene deducibili le spese sostenute dal 2015 afronte di accantonamenti stanziati in periodi ante 2015

La tesi contrasta, a detta della stessa Associazione, quella dell’agenzia delleEntrate che subordinerebbe la deducibilità di tali costi alla circostanza chegli stanziamenti siano stati effettuati a partire dal 2015, visto che i costiin argomento hanno già avuto una precedente individuazione in sede di computodella quota di Irap deducibile dall’Ires/Irpef.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 gennaio 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2024 (soggetti mensili) e al qua...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2024 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo S...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2024 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da ...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Accise Autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al quarto trimestre 2024 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell&rsquo...