Il Mef, con la nota del 25 marzo 2015, rispondendo ad un quesito sollevato da un Comune, chiarisce definitivamente gli effetti del nuovo regime dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per gli acquisti effettuati dalla Pubblica amministrazione, e i controlli da effettuarsi presso Equitalia, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/73.
Alla luce della recente normativa, il nuovo regime della scissione dei pagamenti Iva impone di adeguare i controlli finalizzati alle compensazioni con le cartelle di Equitalia, stabilendo proprio che i suddetti controlli si dovranno effettuare solo quando l’imponibile superi i 10mila euro.
L’imponibile è, dunque, da considerare al netto dell’Imposta sul valore aggiunto, cosicché il confronto non deve tener conto, come in passato, del peso dell’Iva.
La precisazione si è resa necessaria dal momento che con la precedente circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008 era stato, invece, specificato che il limite di diecimila euro, doveva ritenersi al lordo dell’importo dell’Iva.
Ora, invece, il Mef - ribadito il principio di fondo del nuovo regime dello split payment, secondo cui le Pa devono versare l’imposta dovuta direttamente all’Erario, anzichè allo stesso fornitore, scindendo completamente il pagamento del corrispettivo dal pagamento dell’Iva relativa tanto che il fornitore non potrà disporre in nessun caso dell’imposta in fattura - è dell’avviso che «per i pagamenti relativi alle operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 17 ter del Dpr n. 633/1973, l’obbligo di verifica ex articolo 48 del Dpr n. 602/1973 ricorra solo qualora l’importo dovuto dalla pubblica amministrazione al proprio fornitore sia, al netto dell’Iva, superiore a diecimila euro».