Con sentenza n. 6971 depositata l'8 aprile 2015, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un professionista, un architetto, contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato, nei suoi confronti, un avviso di accertamento scaturito a seguito dell'applicazione degli studi di settore.
Il ricorrente, in particolare, lamentava il fatto che la Commissione tributaria regionale avesse ritenuto che il contraddittorio con l'amministrazione finanziaria si fosse correttamente svolto; e ciò, nonostante l'Ufficio finanziario avesse emesso l'atto impositivo prima dell'incontro fissato con il contribuente e, soprattutto, senza tenere conto delle ragioni che il medesimo aveva indicato in una relazione illustrativa con allegata documentazione che aveva trasmesso a seguito della notifica dell'invito al contraddittorio.
Vanno prese in esame le giustificazioni scritte del contribuente
Doglianza, questa, ritenuta fondata dai giudici di legittimità, secondo i quali era evidente l'erroneità della sentenza impugnata laddove veniva affermato che l'esito negativo del contraddittorio sarebbe dipeso dalla “non condivisione”, da parte dell'Ufficio, della idoneità della documentazione trasmessa dal contribuente, quando la suddetta documentazione, in realtà, non era stata assolutamente considerata dall'amministrazione medesima.
Ed infatti, l'avviso di accertamento non solo non faceva alcuna menzione dei citati documenti ma affermava anche, contrariamente al vero, che il contribuente non aveva neppure partecipato al contraddittorio.
Ne conseguiva la nullità dell'avviso di accertamento che doveva ritenersi emesso, nella specie, senza preventivo contraddittorio con il professionista.