La Consulta - sentenza n. 83 depositata il 15 maggio 2015 - dichiara l’illegittimita` costituzionale dell'imposta di consumo pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonche´ i dispositivi meccanici ed elettronici (e-cig), comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (governo Letta, articolo 62-quater Dlgs 504/1995, testo unico delle accise).
Il motivo è che manca la “giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute” necessaria all'imposizione sul consumo di sigarette in nome della tutela della salute.
La sostanza da penalizzare resta la nicotina, dunque l'imposta in relazione al commercio di prodotti contenenti altre sostanza, idonee a sostituire il consumo del tabacco, non è legittima.
Le conseguenze per l'erario sono limitate per effetto della sospensione in attesa della pronuncia.
È da evidenziare che la Consulta è stata chiamata dal Tar Lazio sulla norma ancora non ritoccata dal nuovo decreto attuativo della delega fiscale (art. 1, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 188 del 2014), con cui si supera l’articolo 62-quater con l’assoggettamento a imposta di prodotti da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, e costituti da sostanze liquide. Tuttavia, il quadro non cambia perché è certo che anche sul nuovo articolo, che non rimedia affatto alla motivazione della bocciatura, verrà data battaglia.