Notizia

Credito d'imposta sul gasolio per autotrasportatori. Novità per l'F24

Pubblicato il 19 maggio 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

In materia di credito d'imposta sul gasolio per gli autotrasportatori, l'agenzia delle Dogane comunica l'avvenuto aggiornamento delle modalità di compilazione del modello F24 al fine di associare contestualmente, nel modello medesimo, le compensazioni effettuate dall’esercente all’anno di presentazione della dichiarazione di rimborso ed al trimestre solare in cui si è realizzato il consumo del gasolio.

Con la legge alla legge 27/2012, di conversione del Dl n. 1/2012, è stata prevista la possibilità, per gli esercenti del settore del trasporto, di richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante con periodicità trimestrale, indicando come nuovo termine di presentazione della dichiarazione il mese successivo al trimestre solare di riferimento; inoltre è stato ampliato il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto.

 

Con precedente risoluzione n. 39 del 20 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle dette modifiche avvenute con D.L. n. 1/2012, ha ritoccato le modalità di utilizzo del codice tributo “6740”. 

Ora, con nota prot. RU/57015 del 14 maggio 2015, le Dogane riaffermano le novità introdotte nel modello F4: nel campo intestato alla “rateazione/regione/prov/mese-rif” (contraddistinto con il numero 2), va indicato il numero della rata con un formato a quattro caratteri “NNRR”, dei quali, i primi due “NN” rivelano il trimestre solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre ed ottobre-dicembre) ovvero 01, 02, 03, 04, e gli altri due “RR” rappresentano l’anno solare di riferimento dei consumi di gasolio ovvero, per quello in corso, 15.

Nel campo intestato all’anno di riferimento, invece, va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione, riferita al trimestre solare inserito nel campo 2, nel formato “AAAA”.

Crediti riferiti ai consumi di gasolio dei trimestri dell’anno 2014 ancora non utilizzati

In calce alla nota, poi, viene fornita la risposta ad un quesito posto da un’associazione di categoria, la quale segnala difficoltà riscontrate da alcuni operatori nel ricollegare i crediti riferiti ai consumi di gasolio dei trimestri dell’anno 2014 ancora non utilizzati in compensazione, al trimestre solare di riferimento, per mancanze esistenti nei sistemi informatici.

In proposito, viene chiarito che nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” possono essere inseriti i caratteri 0414 per tutti i trimestri del 2014; invece, nel campo intestato all’anno di riferimento, va comunque inserito quello di presentazione della dichiarazione (2014, per i primi tre trimestri dell’anno solare; 2015, per il quarto trimestre).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).