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Omesse ritenute, depenalizzazione solo dopo l'esercizio della delega

Pubblicato il 20 maggio 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non può, allo stato, nonostante la delega contenuta nella Legge n. 67/2014 che prevede la depenalizzazione della relativa fattispecie, essere considerato alla stregua di una violazione amministrativa.

Ed infatti, la disposizione normativa che sanziona questa fattispecie come reato, contenuta nell'articolo 2, comma 1bis del Decreto legge n. 463/1983, non può ritenersi abrogata per effetto diretto della Legge n. 67/2014 citata, posto che tale atto normativo ha conferito sì una delega al Governo, ma detta delega deve essere necessariamente esercitata; tale fattispecie, pertanto, fino all'emanazione dei decreti delegati, continuerà ad essere sanzionata penalmente. 

In assenza del concreto esercizio della delega, difatti, non è possibile ritenere che i principi e i criteri inseriti nella legge di delegazione in materia di depenalizzazione abbiano effetto modificativo dell'ordinamento vigente. 

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 20547 del 19 maggio 2015

Nella medesima decisione, la Suprema corte ha anche evidenziato come un'eventuale soluzione in senso assolutorio “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” sarebbe, nel momento odierno di assenza di una precisa norma depenalizzatoria che volga ad amministrativo un illecito oggi ritenuto penale, del tutto irragionevole. 

Senza dubbio, infatti, in caso di mancato esercizio della delega nel termine indicato, il reato resterebbe tale. 

E ciò senza contare che nessuna conseguenza negativa deriverebbe dal mancato proscioglimento dell'imputato nei termini sopra indicati, posto che, all'atto dell'entrata in vigore dei decreti delegati attuativi della legge in questione, ove ricorrano le condizioni che il legislatore delegato fisserà, il condannato ben potrà proporre istanza ex articolo 673 del Codice di procedura penale, ottenendo la revoca della sentenza.

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