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Assonime, ulteriori chiarimenti sulla procedura di voluntary disclosure

Pubblicato il 20 maggio 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

Il timore di essere chiamati ad effettuare segnalazioni di operazioni sospette dei loro clienti o, viceversa, di rispondere in futuro per la mancata segnalazione delle stesse operazioni, sta spingendo molti studi professionali ad effettuare i calcoli pre-voluntary e la stessa attività di valutazione delle pratiche oltre i confini nazionali.

L’indicazione arriva dalla circolare di Assonime n. 16/2015, nella quale l’Associazione effettua un approfondimento della materia, anche alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando, da una parte, gli aspetti rilevanti della particolare procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e, dall’altra, formulando alcune soluzioni pratiche in merito alle numerose questioni che la nuova disciplina ha inevitabilmente sollevato tra gli operatori.

Nel documento vengono fornite indicazioni anche sui soggetti che sono coobbligati alla regolarizzazione, come, per esempio, i delegati e i procuratori; mentre ne restano esclusi gli amministratori con poteri di firma sui conti correnti della società che non sono anche possessori dei relativi redditi.

La norma sulla voluntary disclosure, infatti, impone la compilazione del quadro RW non solo a chi è titolare di capitali esteri, ma anche a tutti quei soggetti che in qualche modo ne dispongono oppure hanno il potere di movimentarli. Così, in caso di violazione delle norme sul monitoraggio, si dovranno inviare tante istanze di voluntary disclosure quanti sono, o sono stati, i soggetti collegati alle stesse attività finanziarie.

Assonime ritiene, inoltre, molto importante per il successo dell’intera operazione di emersione, anche la nuova disciplina del raddoppio dei termini di accertamento prevista dal Dlgs “certezza del diritto”, attualmente all'esame parlamentare. L’Associazione invita proprio Governo e Parlamento ad approvare al più presto la norma, che esclude l'applicazione del raddoppio dei termini quando la notizia del reato tributario da parte del Fisco è trasmessa in Procura oltre la scadenza ordinaria dei termini. Secondo Assonime, molti contribuenti e professionisti attendono proprio l'entrata in vigore della norma prima di presentare l'istanza.

Non meno importante, un’altra precisazione contenuta nella circolare n. 16/2015, secondo la quale sono ammessi ai benefici premiali della collaborazione volontaria anche coloro che hanno aderito alle procedure di voluntary disclosure presentate in vigenza del Dl n. 4/2014 o a seguito dell’apertura amministrativa intervenuta con le circolari 38/E/2013 e 25/E/2014.

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Scadenza del 16 settembre 2025
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Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).