Con ordinanza n. 21014 depositata il 20 maggio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al recente istituto della "non punibilità per particolare tenuità del fatto" ex art. 131 bis c.p., in riferimento ai reati di natura fiscale.
La vicenda sottoposta al suo esame riguarda, in particolare, la condanna di un imputato in qualità di rappresentante di una s.p.a. , per il reato di cui all'art. 10 D.Lgs 74/2000 (omesso versamento Iva).
Avverso detta condanna, l'imputato ricorreva in Cassazione, lamentando innanzitutto come la Corte territoriale non avesse sufficientemente preso in considerazione – quale scriminante – la circostanza della grave crisi economica in cui versava la sua società, che non avrebbe consentito l'accantonamento ed il versamento dell'Iva; censura tuttavia ritenuta infondata dalla Suprema Corte.
Non manifestamente infondata, invece, è apparsa prima facie la seconda motivazione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, verbalmente in corso di udienza e volta ad ottenere una pronuncia ex art. 131 bis c.p., come recentemente introdotto dal D.Lgs 28/2015.
Ha chiarito in proposito la Corte, che nella complessa valutazione cui sarà chiamato il giudice di merito (non essendo a ciò essa deputata) circa l'esistenza dei requisiti – criteri di applicabilità della nuova causa di non punibilità (particolare tenuità dell'offesa, modalità della condotta, non abitualità del comportamento, ecc), particolari problemi potrebbero insorgere per la tipologia di reato per cui qui si procede (di natura tributaria).
In via meramente interpretativa – ha chiarito la Cassazione - l'istituto in esame potrebbe essere applicabile anche per i reati tributari (per i quali è prevista una soglia di punibilità), tenendo conto che laddove non si raggiunga la soglia minima di non punibilità, ci si trova di fronte ad un "non reato", mentre laddove il limite venga superato, si tratta di valutare l'entità dell'offesa rispetto al livello di superamento della soglia.
Ora, sebbene sui requisiti di applicabilità dell'istituto al caso concreto non sia la Corte di legittimità chiamata a decidere, quest'ultima dovrà tuttavia dettare i criteri di massima ed esprimersi risolutivamente – mediante remissione della questione alle Sezioni Unite – in ordine ad alcune questioni di diritto concernenti il nuovo art. 131 bis c.p. (ad esempio, se l'istituto sia proponibile per la prima volta in sede di legittimità ed oralmente, se in tal caso la Cassazione possa procedere d'ufficio a valutarne l'applicabilità o se, in caso contrario, mediante annullamento con o senza rinvio, se l'istituto è applicabile ai reati tributari, ecc).