Nella seduta del 21 maggio 2015, la Camera dei deputati ha licenziato, in via definitiva, il testo della proposta di legge contenente “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” per come già approvata, in un testo unificato, dall'Aula del Senato.
False comunicazioni sociali delle società non quotate
Ai sensi delle nuove disposizioni, il delitto di falso in bilancio viene punito, in presenza di società non quotate, con la reclusione da uno a cinque anni. La medesima pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sempre nell'ambito delle società non quotate, i fatti di lieve entità, rilevati tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, vengono sanzionati con la pena del carcere da 6 mesi a 3 anni; sanzione che viene adottata anche per le società che non superano i limiti indicati dalla Legge fallimentare.
Applicabile, altresì, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Falso in bilancio nelle società quotate
Il falso in bilancio è invece punito con il carcere da 3 a 8 anni nelle ipotesi di fatti commessi nell'ambito di società quotate in borsa.
A queste ultime, le nuove norme equiparano, espressamente, le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Ue; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Ue; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Da segnalare, anche un generale inasprimento delle sanzioni pecuniarie per responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari: così, in presenza di falso in bilancio, le società non quotate rischiano una sanzione compresa tra un minimo di duecento ed un massimo di quattrocento quote (tra cento e duecento in caso di fatti di lieve entità) e le società quotate una sanzione pecuniaria che va dalle quattrocento alle seicento quote.
Rispetto alla previgente normativa si segnala l'eliminazione delle soglie di rilevanza penale e la previsione della procedibilità d'ufficio, salvo il caso delle imprese al di sotto dei limiti dimensionali di cui alla Legge fallimentare, per le quali il reato rimane procedibile a querela.
Reati contro la pubblica amministrazione
Tra le altre novità, il testo interviene introducendo un generale aumento delle pene nelle ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, indebita induzione, peculato) nonché obblighi di riparazione pecuniaria per poter procedere col patteggiamento o la sospensione condizionale della pena.