Per favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 4 dicembre 2014 – in “Gazzetta Ufficiale” n. 2 del 3 Gennaio 2015 – ha previsto un particolare regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative (Nuova Marcora).
Decreto 4 dicembre 2014 - I contenuti
Ammesse al regime di aiuto le società cooperative:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Le cooperative possono fruire di finanziamenti a tasso agevolato, dalle società finanziarie, a seguito della realizzazione di una delle seguenti iniziative:
- la creazione di una nuova unità produttiva;
- l’ampliamento di una unità produttiva esistente;
- la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi - aggiuntivi;
- il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità produttiva esistente;
- l’acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente;
- finanziamento del capitale circolante e/o per il riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.
Le caratteristiche dei finanziamenti agevolati sono le seguenti:
- durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
- rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento saranno corrisposti alle medesime scadenze;
- applicazione di un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. In ogni caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore allo 0,8 percento;
- erogazione per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di Euro;
- qualora vengano concessi a fronte di investimenti, potranno coprire fino al 100 percento dell’importo del programma di investimento.
Decreto 16 aprile 2015 - Il termine per le domande
E' con decreto del 16 aprile 2015 – in “Gazzetta Ufficiale” n. 116 del 21 maggio 2015 – che il Mise rende noti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in parola.
Per quanto riguarda i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie partecipate dal Ministero, si precisa che deve essere stipulata una apposita convenzione entro il 20 giugno 2015.
La domanda di finanziamento – con annessa documentazione – deve essere presentata alle società finanziarie solo attraverso posta elettronica certificata, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (20 luglio 2015), ai seguenti indirizzi:
a) CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it;
b) SOFICOOP sc, p.e.c.: soficoop@pec.soficoop.it.
La documentazione da presentare è costituita da:
- domanda di finanziamento agevolato, secondo lo schema presente nell'allegato n. 1 al decreto;
- piano di investimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;
- se il valore del finanziamento richiesto è pari o superiore a euro 150.000,00, la dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale riguardante i dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.