Notizia

Il DURC on line in Gazzetta

Pubblicato il 03 giugno 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 125 dell’1 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2015 relativo alla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” le cui disposizioni diventeranno efficaci dal 1° luglio 2015.

 

Da tale data sarà, quindi, possibile verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili.

 

Modalità

 

La verifica in questione potrà essere attivata tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, opereranno in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

 

Si ricorda che la verifica potrà essere effettuata, per conto dell'interessato, anche dai consulenti dei lavoro e dagli altri soggetti abilitati a curare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

 

Validità del DURC

 

L'esito positivo della verifica di regolarità, genererà un DURC in formato “.pdf” non modificabile che avrà validità di 120 giorni e sarà liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).