Notizia

Il raddoppio dei termini vale solo per le Entrate

Pubblicato il 09 giugno 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 dell'8 giugno 2015,intervenendo in tema di raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento, spiega che il fatto che l'impresa sia sottoposta ad indagini penali e, dunque, ad accertamento per un periodo più ampio non l'autorizza ad utilizzare il raddoppio dei termini per correggere vecchi bilanci imputando costi non dedotti. La correzione resta possibile solo nel termine ordinario (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

La ratio del raddoppio dei termini - art. 43 comma 3 del DPR 600/73 - è quella di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di utilizzare l’esito delle indagini giudiziarie, dunque di elementi istruttori eventualmente emersi nel corso delle indagini condotte dall’Autorità giudiziaria. É il cosiddetto doppio binario tra processo penale e procedimento amministrativo, per cui il Fisco deve attendere i risultati delle indagini penali per poterli utilizzare, a giustificare la regola del più ampio termine ad esclusivo vantaggio dell'Amministrazione finanziaria.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 26 gennaio 2026
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2025 (soggetti mensili) e al qua...

Scadenza del 31 gennaio 2026
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2025 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo S...

Scadenza del 31 gennaio 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2025 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da ...

Scadenza del 31 gennaio 2026
Iva Comunicazione trimestrale regime franchigia UE

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del quarto trimestre 2025 relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggett...