E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 134 del 12 giugno, il Dpcm 9 giugno 2015 recante la “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore”.
Hanno ottenuto la facoltà di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione, oppure dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:
- i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (limite per l’applicazione degli studi);
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione (diverse dal limite dei ricavi) o di inapplicabilità degli studi;
- i soggetti che sono contribuenti minimi e quelli che hanno scelto il regime forfettario previsto dalla Legge di Stabilità 2015;
- i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza” da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore.
I contribuenti, che non rientrano nelle suddette casistiche, devono recarsi alla cassa entro il giorno 16 giugno 2015 per versare il saldo 2014 e il primo acconto 2015 delle imposte sui redditi (Irpef o Ires), Irap, delle imposte sostitutive (cedolare secca o Ivie e Ivafe per i patrimoni all’estero), oltre che i contributi alla gestione separata Inps e il versamento annuale del contributo alla Camera di commercio.
Se non viene rispettata la scadenza di martedì 16 giugno, si potrà versare entro il 16 luglio 2015, ma con la maggiorazione dello 0,40%.
Molte imprese, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, potranno beneficiare dell’estensione della proroga dei versamenti anche per ciò che riguarda il versamento del diritto annuale 2015, che quindi potrà essere versato entro il 6 luglio senza alcuna maggiorazione, oppure dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 %, a titolo di interesse corrispettivo.
Si ricorda che il diritto annuale si applica in misura fissa per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale, per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria e per i soggetti iscritti al REA. È, invece, applicabile in misura correlata al fatturato per le società di capitali, le società di persone e le società cooperative.