Con sentenza n. 24900 depositata il 15 giugno 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha rigettato il ricorso di un imputato, avverso la sua condanna, ex art. 2 D.l. 463/1983, per aver omesso di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti.
Avverso la pronuncia di secondo grado ricorreva l'imputato, lamentando come la Corte d'Appello non avesse operato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 e ss. L.
689/1981, anche in considerazione del modesto importo dovuto e della crisi economico – finanziaria in cui versava la sua società.
La Cassazione tuttavia, nel respingere la censura, ha pienamente confermato quanto dedotto in sede di appello, evidenziando che l'omissione contributiva dell'imputato, già di per sè di non scarsa rilevanza, fosse parte di una più ampia situazione di debito verso l'Inps, che il piano di rateizzazione per sanare la sua posizione non era stato completato e che l' ultimo pagamento risaliva a diversi anni prima.
Del resto l'imputato, nel corso del giudizio, non aveva mai contestato la permanenza del debito, limitandosi ad addurre – tra l'altro in maniera piuttosto generica – un preteso stato di crisi economica, esclusivamente sulla base dell'intervenuto fallimento, dichiarato oltre tutto non nell'immediatezza, ma diversi anni prima.