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Voluntary disclosure, chiarimenti dalla Dre Lombardia e GdF

Pubblicato il 24 giugno 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Sono state pubblicate dall'Osservatorio regionale sulla voluntary disclosure, creato dall’Agenzia delle Entrate con gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Lombardia, le risposte fornite dalla Dre Lombardia ai quesiti avanzati dagli operatori sul tema della voluntary disclosure.

Vengono affrontati temi diversi, soprattutto di ordine pratico, come per esempio, le modalità di presentazione dell'istanza e le modalità di calcolo degli importi dovuti. Alcune di queste risposte potrebbero entrare a far parte della seconda circolare agenziale sul tema della sanatoria volontaria di prossima pubblicazione.

Prelievi dai conti esteri – è ribadito che il prelevamento di contante costituisce un mero indizio rispetto alla operazione sottostante. Nel caso in cui si tratti di importi non significativi e di frequenza abituale, questi possono ritenersi utilizzati per spese correnti tanto che il Fisco dovrebbe ritenere plausibile l’utilizzo per uso personale.


Conti correnti con deleghe a operare - sarebbe necessario l’obbligo di aderire alla procedura per tutti i delegati, anche se non hanno mai operato sul conto.


Cassette di sicurezza - è ribadita l’opportunità che vengano aperte in presenza di un notaio per la rilevazione del contenuto e la valorizzazione.

Alcuni chiarimenti in merito alla procedura di voluntary disclosure che riguardano direttamente anche l'intervento della Guardia di Finanza sono contenuti in una direttiva, che è stata trasmessa lo scorso 18 giugno dal comandante generale delle Fiamme gialle, Saverio Capolupo, ai reparti, in cui sono elencate le linee guida da adottare nel caso in cui, per esempio, un contribuente già oggetto di verifica della Gdf abbia aderito successivamente alla procedura di collaborazione volontaria.

Al riguardo è specificato che l’attività ispettiva può lasciare spazio alla voluntary per esercizi fuori dal controllo della Guardia di finanza e nonostante vi sia un effetto preclusivo alla presentazione dell’istanza, il contribuente può comunque aderire al nuovo ravvedimento operoso.

Inoltre, prima di intraprendere un'attività di verifica sui contribuenti nell’ambito della voluntary disclosure, la Guardia di finanza dovrà riscontrare, tramite l’applicativo Muv, se questi abbiano presentato o meno richiesta di accesso alla procedura. In caso negativo si procederà con le attività ispettive, mentre in caso contrario – prima di avviare l'attività ispettiva - si dovrà contattare l'Agenzia delle Entrate per conoscere che tipo di istanza è stata presentata.

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