Notizia

Cnn. Le "ripercussioni tributarie" della divisione ed assegnazione di beni in comunione

Pubblicato il 25 giugno 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con studio n. 24 – 2015/T approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 6/7 maggio 2015, è stato affrontato il complesso tema della divisione ed assegnazione di beni in comunione sia in ipotesi successorie che non successorie e delle eventuali ripercussioni di natura fiscale.

Lo scioglimento della comunione, infatti, comporta solitamente l'emersione di criticità – soprattutto in presenza di atti dichiarativi – per quanto concerne l'applicazione delle norme tributarie.

Lo studio ha innanzitutto chiarito come la divisione sia assoggettata ad imposta secondo le regole degli atti dichiarativi, quando riguardi una massa di beni acquisiti mediante un unico titolo e quando vi sia proporzionalità alle quote di diritto.

I problemi sorgono tuttavia, quando il Fisco effettua delle rettifiche sulla base di valutazioni differenti rispetto a quanto dichiarato dai comunisti; il che comporta l'emersione dei c.d. "conguagli fittizi".

A tal proposito – ha chiarito lo studio – i conguagli eccedenti il 5% rispetto alla quota di diritto, sono assoggettati all'aliquota applicata alle transazioni mobiliari, mentre quelli superiori al 5%, all'aliquota applicabile alle transazioni immobiliari.

Per quanto concerne le divisioni non ereditarie, è preferibile far riferimento ad ipotesi di comunioni di beni nascenti da unico titolo, posto che in caso di riunione volontaria di più masse, vi è solitamente il rischio di una maggiore tassazione. A tal proposito, lo studio elenca una serie di frequenti casistiche di "comunione non ereditaria", in cui la comunione è per l'appunto da ritenersi "unica".

Per quanto concerne la divisione ereditaria, il Testo Unico sull'imposta di registro prende in considerazione più masse ereditarie, se l'ultimo titolo intervenuto è un atto tra vivi.

Dette disposizioni tributarie, tra l'altro, non tengono conto del fenomeno della "collazione" (così facendo risultare, ai fini fiscali, una minor assegnazione al conferente ed una maggiore assegnazione all'altro condividente) e considerano "conguaglio" l'accollo di debiti ereditari.

Infine – rileva lo studio – nell'asse ereditario netto non si tiene conto, ai fini dell'imposta di successione, di eventuali beni non assoggettabili a tributi, che pur vanno necessariamente inseriti nella dichiarazione. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 17 marzo 2025
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2024, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire i...

Scadenza del 17 marzo 2025
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2025 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).