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Voluntary disclosure, integrazione degli atti successiva se c'è buona fede

Pubblicato il 26 giugno 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nei giorni scorsi la Direzione regionale delle Entrate per la Lombardia ha fornito una serie di risposte ai quesiti presentati dagli operatori in merito all'operazione di voluntary disclosure.

Carenze documentali – Una prima precisazione resa è quella secondo la quale in caso di dimenticanze in buona fede, l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente ad integrare gli allegati alla relazione illustrativa anche in un secondo momento. L'aderente dovrà comunque dimostrare di non essere responsabile delle carenze prodotte, altrimenti vanificherebbe gli effetti della disclosure e potrebbe incorrere nel reato di esibizione di atti falsi e documentazione non veritiera, essendo egli obbligato a compiere sempre il massimo sforzo ai fini della completezza/veridicità della dichiarazione prodotta.

Il caso, a cui si riferisce la Direzione regionale, è quello di un errore nella determinazione degli imponibili da sanare oppure di dimenticanza di un allegato da produrre, in tali circostanze l'Agenzia ha la possibilità di chiamare l'aderente e invitarlo in contraddittorio (anche in modo non formale) per consentirgli di integrare la documentazione.

Per l'Amministrazione finanziaria, si deve trattare di errore scusabile e secondo le precisazioni della Dre, instaurandosi una sorta di accertamento parziale che non pregiudica l'ulteriore attività accertatrice, sarà onere dell'ufficio valutare i singoli casi e provare che si è trattato eventualmente di dimenticanze volontarie che annullano gli effetti della regolarizzazione.

Anche con riferimento al waiver, la Dre specifica che esso si potrà produrre in un secondo momento, ma comunque entro il tempo utile per l'emissione dell'invito, ex art. 5, Dlgs 218/1997.

Immobili in black list - In primo luogo, si specifica che la sanatoria volontaria non produce benefici per gli immobili in black list che non sono oggetto di rimpatrio giuridico.

Inoltre, per essi non può essere utilizzato lo strumento del waiver, che invece si può presentare solo in relazione alle attività finanziarie.

Per gli immobili, infatti, non è ipotizzabile la consegna di un documento uguale od analogo al waiver. Tuttavia, per ottenere la riduzione delle sanzioni nella misura massima consentita dalla legge, oltre che la sterilizzazione del raddoppio dei termini ai fini delle imposte sui redditi e delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, è ribadito dalla Direzione regionale che è sempre necessario il rimpatrio giuridico del bene immobile.

Convegno Odcec di Roma

A seguito della fondazione dell'Osservatorio regionale sulla voluntary costituito dall’Ordine dei dottori commercialisti di Roma e dalla Direzione regionale del Lazio, si è tenuto un convegno organizzato dallo stesso Ordine, presieduto da Mario Civetta, a cui ha partecipato anche il direttore dell’Ucifi delle Entrate, Antonio Martino, nel corso del quale sono stati resi alcuni chiarimenti e sono stati affrontati alcuni aspetti tecnici della procedura di adesione volontaria.

Tra essi, quello secondo il quale il modello di waiver svizzero si sta avvicinando sempre di più a quello italiano.

La prima versione del modello elvetico di autorizzazione, con cui il contribuente autorizza l'intermediario finanziario a trasmettere al fisco le informazioni necessarie per avviare la procedura, mancava di alcune indicazioni richieste dalle Entrate, che ora, invece, nella nuova versione sono state inserite.

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