Con il provvedimento n. 87349 del 26 giugno 2015,l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di polizzafideiussoria/contratto di fideiussione bancaria da prestare a garanzia deirimborsi Iva ai sensi dell’art. 38-bis del Dpr n. 633/72, in sostituzione diquello approvato nel 2004, oltre al nuovo modello per la costituzione dellacauzione mediante deposito in titoli pubblici, in alternativa alla fideiussione,in sostituzione del precedente modello approvato il 30 dicembre 2014.Il modelloper il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ai fini delrimborso Iva e per i crediti vantati dall’Amministrazione finanziariarelativamente ad annualità precedenti, accertati o richiesti nel periodo diefficacia della garanzia è quello che deve essere utilizzato dal contribuentenel caso in cui le richieste di eccedenza dell’imposta sul valore aggiuntosuperano l’importo di 15mila euro e necessitano della prestazione di garanzia.Le modifiche introdotte dall'Agenzia rispecchiano le novità in materia dirimborsi Iva introdotte dal decreto sulle Semplificazioni fiscali (Dlgs175/2014), finalizzate a ridurre non solo i tempi, ma anche i costi perl'esecuzione dei suddetti rimborsi. Si ricorda, infatti, che il Dlgs 175/2014ha riscritto l'articolo 38-bis del Dpr 633/72, cancellando l’obbligogeneralizzato della garanzia per l’ottenimento dei rimborsi annuali etrimestrali, per dar luogo ad una procedura di erogazione dei rimborsi piùveloce e semplificata.
Infatti ora, il periodo presunto per il calcolo degliinteressi da garantire in relazione al ritardo nell’esecuzione del rimborso,viene ridotto da 120 a 60 giorni. Di conseguenza per i rimborsi in proceduraordinaria/semplificata (chiesti all'Agenzia delle Entrate o all'agente dellariscossione), non si tiene più conto degli interessi per ritardata erogazionedel rimborso, ossia essi non vanno considerati nell’importo da garantire per ilperiodo di durata della polizza o fidejussione bancaria.
I nuovi modelli per fidejussioni e depositi vincolatisono utilizzabili dal giorno di pubblicazione del provvedimento agenziale,anche se fino al 31 dicembre 2015 si potranno utilizzare ancora quelli giàesistenti.