La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13259 depositata il 26 giugno 2015, in accoglimento del ricorso dei soci di una società estinta, chiarisce che l’Ufficio può recuperare dai soci le imposte dovute dalla società cancellata dal Registro imprese solo se prova l’esistenza di un attivo di liquidazione e l’entità esatta delle somme incassate.
In tal senso viene ricordato che, secondo l’articolo 2495 C.c., dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La pronuncia riguarda il caso della pretesa pro quota ai soci della società da parte del Fisco dell’Irpeg non pagata e delle relative sanzioni con interessi, ma l’Ufficio non ha fornito la prova necessaria alla pretesa e così il ricorso è accolto.