Il dipartimento delle Finanze del Mef è intervenuto, con la risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015, a fornire alcuni chiarimenti in merito al corretto regime di tassazione locale da applicare agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero.
Obiettivo del Ministero è quello di fornire una serie di importanti precisazioni, al fine di disegnare un quadro normativo chiaro, dopo le discordanti informazioni giunte dai vari Comuni italiani in materia di IMU, Tasi e Tari a seguito delle novità introdotte dal DL n. 47/2014 (art. 9-bis) e dopo le lamentele sollevate da molti pensionati italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Ricordando che il suddetto provvedimento ha sancito che, dal periodo d’imposta 2015, è considerata “direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”, per ottenere il beneficio di considerare, ai fini IMU, abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia dal cittadino italiano residente all’estero è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
- possedere a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- essere iscritti all'Aire;
- essere già pensionati nei rispettivi paesi di residenza estera.
Al ricorrere di queste condizioni, ai fini IMU, dunque, l'Imposta non si applica agli immobili in questione, oltre che alle loro pertinenze nei limiti indicati dalla legge, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote e le detrazioni previste dall'articolo 13 del Dl 201/2011.
Al di fuori dell'ipotesi tassativa di equiparazione all'abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento dell'IMU – specifica la risoluzione 6/DF – si deve sottolineare che i Comuni non possono, con apposita delibera, prevedere ulteriori casi di esclusione IMU per gli immobili in questione. Mentre, resta la possibilità comunque di intervenire sulle aliquote, IMU, TASI e sulle tariffe della TARI.