L’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ha previsto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, così da assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Con circolare n. 122 del 17 giugno 2015, l’INPS ha disciplinato le modalità per la presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione, ricordando che la procedura consente, alle aziende, l’invio telematico delle domande in questione, per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.
La procedura è attiva per i fondi di solidarietà pienamente operativi, ovvero i fondi adeguati con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato pubblicato, nonché i fondi di cui è stato già nominato il comitato amministratore.
Ad oggi sono pienamente operativi i fondi relativi ai sotto indicati settori, per i quali pertanto può essere presentata domanda:
settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.
La domanda è disponibile nel portale INPS (www.inps.it) nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’.
Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.