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La norma sui controlli a distanza rispetta le indicazioni del Garante per la Privacy

Pubblicato il 19 giugno 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Ministero del Lavoro, con comunicato stampa del 18 giugno 2015, ha annunciato che non ci sarà alcuna liberalizzazione sui controlli a distanza.

Il nuovo art. 4 della Legge n. 300/1970, che sarà modificato dal decreto legislativo c.d. sulla semplificazione, non eliminerà né il divieto per il datore di utilizzare impianti e strumenti che abbiano la mera finalità di controllare a distanza i lavoratori né, tantomeno, l’obbligo per i controlli giustificati da esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, di un previo accordo sindacale o, in mancanza, dell’autorizzazione della DTL o del Ministero del Lavoro.

In realtà – spiega il Ministero - la norma chiarisce che l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale non serve per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per quelli utilizzati per registrare gli accessi e le presenze.

Tuttavia, nel rispetto delle indicazioni del Garante per la Privacy, se gli strumenti di lavoro sono modificati in modo tale da permettere anche il controllo sui lavoratori, allora necessita l’accordo sindacale o l’autorizzazione.

A titolo esemplificativo, al lavoratore si potranno consegnare pc, tablet e cellulari senza alcuna formalità, ma se a questi ultimi saranno aggiunti software di localizzazione o filtraggio, anche se per particolari esigenze aziendali, l’accordo o l’autorizzazione saranno obbligatori.

Il lavoratore dovrà comunque ricevere adeguata informativa sull’esistenza e modalità di uso delle apparecchiature di controllo e, per gli strumenti di lavoro, dovrà anche ricevere informativa circa le modalità di effettuazione dei controlli che non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy, pena la non utilizzabilità, neanche a fini disciplinari, dei dati raccolti.

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