Il decreto legislativo, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione in tema di mansioni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno 2015, ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, all’art. 54, prevede una nuova stabilizzazione.
Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumeranno, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, fruiranno dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.
Per fruire della stabilizzazione sono, tuttavia, necessarie due condizioni:
che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle Commissioni di certificazione ;
che nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.