Notizia

All'acquirente solo i debiti, in contabilità, riferiti al ramo trasferito

Pubblicato il 01 luglio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nell'ambito dell'operazione di cessione di ramo d'azienda, il bilanciamento di interessi previsto dal legislatore con l'articolo 2560 comma 2 del Codice civile si realizza solo ritenendo che il soggetto acquirente risponda dei debiti che, dalle scritture contabili, risultano riferiti alla parte di azienda a lui trasferita.

Egli, per contro, non risponde dei debiti che dalle scritture contabili non risultano relativi alla parte d'azienda da lui acquistata e nemmeno, pro quota, per i debiti relativi alla gestione complessiva dell'impresa dell'alienante.


In definitiva, in applicazione dell'articolo 2560 del Codice civile, l'acquirente del ramo d'azienda dovrà rispondere solo dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto.

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 13319 depositata il 30 giugno 2015.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).