Nell'ambito dell'operazione di cessione di ramo d'azienda, il bilanciamento di interessi previsto dal legislatore con l'articolo 2560 comma 2 del Codice civile si realizza solo ritenendo che il soggetto acquirente risponda dei debiti che, dalle scritture contabili, risultano riferiti alla parte di azienda a lui trasferita.
Egli, per contro, non risponde dei debiti che dalle scritture contabili non risultano relativi alla parte d'azienda da lui acquistata e nemmeno, pro quota, per i debiti relativi alla gestione complessiva dell'impresa dell'alienante.
In definitiva, in applicazione dell'articolo 2560 del Codice civile, l'acquirente del ramo d'azienda dovrà rispondere solo dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto.
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 13319 depositata il 30 giugno 2015.