In merito alla questione dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate decaduti a seguito della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, che ha bocciato la qualifica dirigenziale dei funzionari incaricati senza concorso, un'ulteriore precisazione è stata resa dalla Commissione provinciale di Milano con la sentenza n. 6050 del 2 luglio 2015.
Questa volta i giudici sono andati in favore del Fisco per ciò che riguarda, appunto, la validità degli atti sottoscritti dai dirigenti “decaduti”, sancendo che con la delega di firma, si autorizza una persona fisica ad apporre la propria firma in calce ad un provvedimento, che però rimane a tutti gli effetti “proprio del delegante”.
Pertanto, avvalendosi della suddetta delega, gli atti restano dell'autorità delegante (Agenzia delle Entrate) e non di quella delegata, quale può essere il dirigente decaduto. Quindi, come disposto dalla Ctp di Milano “non c’è nullità degli atti fiscali emessi dall’ufficio perché sottoscritti da funzionari, con pieno titolo”.
Per tali ragioni viene rigettato il ricorso di una banca che, facendo leva sulla pronuncia della Consulta – aveva richiesto la nullità di un atto sottoscritto da un soggetto ritenuto privo di poteri, in quanto decaduto.
Dato che negli ultimi tempi le Commissioni tributarie sono risultate invase dai ricorsi sui dirigenti illegittimi dell'Amministrazione finanziaria e anche in sede di Corte di Cassazione molte cause tributarie presentano come mezzo pregiudiziale di impugnazione il riferimento alla citata sentenza 37/2015, è auspicabile pensare che la Suprema Corte si pronuncerà sulla questione in tempi brevi, senza attendere gli ordinari 2/3 anni, vista la delicatezza e l'importanza della questione.