Con sentenza n. 28775 depositata il 7 luglio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo nei confronti del ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs 74/2000, per aver – avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti – indicato elementi passivi inesistenti nella dichiarazione dei redditi.
Avverso l'ordinanza impugnata, il ricorrente lamentava l'erronea applicazione del D.l. n. 78/2009 (conv. con L. n. 102/2009), laddove il Tribunale aveva ritenuto non applicabile la disciplina del c.d. scudo fiscale alle società commerciali (come quella amministrata dal ricorrente) anche nel caso in cui le operazioni di emersione fossero state poste in essere dal dominus della società. Con ciò violando altresì – a detta del ricorrente – la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 2009, riferibile ad un caso del tutto analogo al presente.
La Cassazione, nell'accogliere la censura, ha innanzitutto ricordato come la sopra menzionata normativa (D.l. n. 78/2009) riconosce al contribuente che detiene attività finanziarie o patrimoniali all'estero - in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale – la possibilità di rimpatriare (per gli Stati non appartenenti all'Unione Europea) o di regolarizzare tali attività, mediante il pagamento di un'imposta straordinaria.
In ambito penale per di più – ciò che qui maggiormente rileva – la menzionata normativa prevede l'esclusione di punibilità, a favore del contribuente, per tutta una serie di reati, con specifico riferimento a quelli tributari ed alle condotte di falso (come nella specie contestato).
Chiarita la prima questione, la Suprema Corte ha poi affrontato il tema del l'estensione soggettiva del c.d. scudo fiscale, ed è giunta alla conclusione secondo cui - sulla base della menzionata circolare dell'Agenzia delle Entrate (n.43/E del 2009) e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali - la relativa disciplina normativa (sempre che ne sussistano tutti i presupposti) possa trovare applicazione anche alle società (di persone e di capitali), ma solo con riferimento ai soggetti che, nell'ambito delle stesse, possiedano i requisiti di fatto e di diritto per essere considerati dominus.