A seguito dell’entrata in vigore il 25 giugno 2015 del D.Lgs. n. 80/2015 che modifica l’art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità, sono stati estesi i periodi di fruizione del congedo parentale.
Nello specifico, fino al 31 dicembre 2015:
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i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
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i periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.
Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015, ha sottolineato che, nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line e per il solo mese di luglio 2015, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea da parte dei genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale, dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per i figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.
Specifica l’Istituto che la domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.
Il modello da utilizzare è disponibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR23.
Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.