Se da documentazione informale e appunti vari, emerge che il datore di lavoro ha versato somme cospicue al dipendente si deve ritenere che le stesse rappresentino dei “fuori busta” corrisposti in relazione all’ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti e non già, in mancanza di qualsiasi altra traccia documentale, di compensi corrisposti per attività di collaborazione svolta nei confronti del legale rappresentante e non dell’azienda.
Questo è quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione (sent. n. 14159 dell’8 luglio 2015) condannando l’azienda a pagare, in favore dell’INPS, somme a titolo di omissioni contributive, accessori di legge e somme aggiuntive.