Ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001, vige il divieto di licenziamento per le lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Tuttavia, per la Corte di Cassazione (sentenza n. 14723 del 14 luglio 2015), in caso di interruzione della gravidanza entro il 180° giorno dal suo inizio la suddetta norma va interpretata nei limiti in cui può avere un senso, per cui deve essere escluso il perdurare del divieto “fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino", trattandosi di cadenze temporali che, nel caso di specie, non possono verificarsi, e deve, invece ritenersi che il divieto sussista fino a che la gravidanza non si sia interrotta.