A seguito della recente sentenza n. 752 del 25 giugno 2015 della Corte di Appello di L’Aquila, che dà forza alla tesi da sempre sostenuta dai Consulenti del Lavoro in merito alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi da versare alla gestione previdenziale artigiani/commercianti per coloro che rivestono la status di “socio”, sia di società di capitali che di persone, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 15 del 16 luglio 2015, ha ricostruito la vicenda analizzando:
- normativa e prassi di riferimento;
- la posizione dei Consulenti del Lavoro e la normativa fiscale;
- le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Appello di L’Aquila.
Alla luce della sua analisi, la Fondazione conclude sostenendo che la determinazione della base imponibile per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione commercianti, va effettuata mediante sommatoria di tutti i redditi di impresa (art. 55 del TUIR) percepiti – quale effetto del proprio lavoro – dal contribuente nell’anno di imposta.
Augurandosi che la suddetta interpretazione giurisprudenziale dell’art. 3-bis del D.L. 384/92, possa essere presto acquisita dall’INPS, i Consulenti del Lavoro hanno predisposto un modello di rimborso dei contributi da notificare all’Istituto per avviare il procedimento tendente ad ottenere il recupero di quanto indebitamente versato.