E' possibile applicare il regime fiscale di vantaggio anche per i soggetti che hanno iniziato una nuova attività di impresa, arte o professione nel 2015, ma prima dell’entrata in vigore della norma del Dl n. 192/2014, convertito con L. n. 11/2015, che ha prorogato il regime.
La situazione del regime di favore
Fa luce sull'applicazione del regime dei minimi, che risulta dall'abbinamento della Legge di Stabilità 2015 e dal D.L. n. 192/2014, l'agenzia delle Entrate con risoluzione n. 67 del 23 luglio 2015.
Il documento ricorda che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015 – ha introdotto il regime forfetario che ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 (regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità, regime contabile agevolato, regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).
Il quadro, però, prevede due eccezioni: l’articolo 1, comma 88, della stessa Legge di Stabilità che permette ai soggetti in attività, che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio, la facoltà di continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età; l'articolo 10, comma 12-undecies, Dl n. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che deroga all'abrogazione posta dalla legge di stabilità e stabilisce la proroga del regime fiscale di vantaggio per i soggetti, che avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la scelta nel 2015.
Nuove attività avviate nel 2015
Ma il regime fiscale di vantaggio opera esclusivamente verso i soggetti che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione nell’anno 2015.
Circa le modalità di applicazione del regime, si fa presente che l'adesione ad esso è una facoltà, pertanto, il contribuente deve evidenziare l'opzione nel modello A/7 di inizio attività ovvero nella dichiarazione dei redditi per il 2015 (Unico 2016), allegando il modello per le opzioni presente nella dichiarazione Iva.
Questo vale anche per coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del citato art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192 del 2014, che entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva se la stessa scade dopo il predetto termine, dovranno apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta.